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La pedopornografia virtuale: contrasto e prevenzione

Articoli e Ricerche

UNIVERSITA' UNIPSS

di Mario Conte, criminologo

Sono decine di migliaia i siti pedopornografici in tutto il Pianeta. La denuncia è dell’associazione “Telefono Arcobaleno” che, in un articolo pubblicato su Repubblica l’8 febbraio 2011, riferisce che, nel mese di gennaio 2011, sono più di 5000 i siti a contenuto pedopornografico individuati e segnalati, la maggior parte dei quali ospitati da internet service provider ubicati in Europa.
Le vittime sono milioni di bambini del mondo. Un giro di affari, si continua a leggere nell’articolo, che genera migliaia di euro, difficile da debellare per difficoltà oggettive e per la debolezza di molti ordinamenti giudiziari.
Di fatto, il codice penale italiano, prevede una vasta serie di fattispecie criminose dirette al contrasto del fenomeno, indicate di seguito ed in maniera sintetica:

Art. 600 ter (Pornografia minorile): Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Al terzo comma si precisa che chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma (commercio del materiale pornografico n.d.r.), con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga, diffonde notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico): Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni…
Art. 600 quater.1 (Pornografia virtuale): Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. (secondo comma) Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Queste fattispecie sono state inserite dalla legge n. 38 del 06.02.2006 recante disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo di internet che, al pari dei restanti articoli inquadrati nel titolo dei delitti contro la persona, mirano a tutelare il bene giuridico della libertà psicofisica del minore.
Il quadro normativo italiano consente, quindi, di contrastare ogni tipo di attività illecita che abbia come oggetto la pornografia minorile, dalla produzione al commercio, alla semplice detenzione.
Il problema di fondo, come analizzato anche nell’articolo sulla criminalità informatica, è da rilevarsi proprio nello strumento utilizzato maggiormente per mettere in commercio prodotti riguardanti la pornografia minorile, cioè internet. Dalla classifica mensile stilata dalla citata associazione, risulta che gli Stati Uniti sono il primo paese per diffusione di pedopornografia, seguito da Olanda, Germania e Russia. I dati raccolti inerenti le vittime hanno evidenziato, invece, che si tratta di bambine di età inferiore ai 10 anni, in particolare la fascia più colpita risulta quella compresa tra i 6 ed i 9 anni.
Nel momento in cui viene localizzato il paese che ospita il service provider sul quale è depositato il sito internet incriminato, come intervenire se in tale paese non vi sono disposizioni normative idonee a contrastare il fenomeno? E’ qui che si trova il vero problema del contrasto alla pornografia minorile on line. La soluzione ottimale è quella di creare degli accordi internazionali, così come è stato fatto a Budapest tra i paesi della Comunità Europea per il contrasto alla criminalità informatica (facendo rientrare anche le fattispecie criminose collegate alla pornografia on line), che consentano di avere una copertura normativa globale per il contrasto a questo vile reato.
Dal punto di vista preventivo, invece, l’azione deve nascere in primis dalle famiglie e dagli organi che si occupano dell’educazione dei minori, quali scuole, comunità religiose, ecc.
Internet è uno strumento che, negli ultimi anni, ha avuto uno sviluppo esponenziale e la soglia di età degli utilizzatori si sta sempre di più abbassando. Secondo un opinione prettamente personale, gli educatori devono mettere al corrente i piccoli navigatori di quelli che possono essere i rischi della rete, utilizzando anche le opzioni di sicurezza che consentono di limitare la navigazione in quei siti che non sono ritenuti attendibili. Inoltre, si deve avviare quella collaborazione tra le famiglie e le forze dell’ordine, in modo da segnalare ogni anomalia riscontrata che consenta di debellare questo triste fenomeno.

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