Università UNIPSS e Università L.U.de.S. - Criminologia Security Fisioterapia Milano


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La sicurezza come riflesso della “vita buona”

Articoli e Ricerche

UNIVERSITA' UNIPSS

di Deborah Capasso de Angelis, sociologa e criminologa

Le diverse forme di devianza discendono da stimoli, condizioni, occasioni diffuse e non specifiche di quella che è stata definita da Beckla "seconda modernità". I comportamenti che ne scaturiscono costituiscono violazione delle norme sociali e giuridiche nel contesto degli orientamenti culturali e delle problematiche sociali connesse ai processi di globalizzazione, nonché alle connotazioni delle società che ne sono investite. Ciò permette di coniugare la complessità dei fenomeni e le motivazioni delle azioni individuali, le quali possono oscillare tra l'osservanza delle norme socialmente condivise e gli orientamenti di scelta che sfociano in comportamenti che producono danni a specifiche vittime nel contesto delle relazioni o della convivenza tra cittadini. Tuttavia, non tutti i comportamenti che violano norme sociali o giuridiche vengono etichettati come "devianti" diventando oggetto di reazione sociale ed istituzionale; affinché ci sia una reazione devono entrare in gioco i processi di costruzione sociale dei problemi e delle "devianze".
Ciò che discrimina i soggetti e le azioni definite "devianti" e che, quindi, li rende meritevoli di punizione e trattamento, non è mai qualcosa di oggettivo, iscritto nella natura delle cose, ma attiene alla presenza di alcuni emblematici elementi quali:
- la visibilità per il manifestarsi dei loro comportamenti in luoghi pubblici;
- il fastidio che essi arrecano e il loro essere in concordanza con il senso di disordine e con i sentimenti di insicurezza diffusi;
- l'eccezionalità e la "mostruosità" dei comportamenti o anche di un singolo atto;
- l'appartenenza alla categoria dello "straniero";
- l'indisponibilità al pentimento e all'accoglienza delle offerte di riscatto ed integrazione sociale.
A questi comportamenti definiti socialmente problematici viene, sovente, accostato il concetto di rischio, anch'esso oggetto di costruzione sociale, considerato come elemento costitutivo delle forme di definizione dei confini tra comportamenti accettabili e comportamenti deplorevoli e capace di provocare delle reazioni istituzionali.
Definire una situazione come "rischio", certe persone come "rischiose" e, a maggior ragione, indicare la soglia di accettabilità o meno di alcuni comportamenti "a rischio" per chi li pone in essere, è sempre un'operazione "mediata argomentativamente": dipende dal sapere e dal giudizio di esperti, ma ancora più - e in particolare nei casi di nostro interesse - è esito di un costante lavorio in cui sono all'opera interessi, riferimenti di valore, rappresentazioni mediatiche, sensibilità diffuse ecc. Più chiaramente, si può affermare che «sono la percezione e la definizione culturale che costituiscono il rischio. Il rischio e la definizione pubblica del rischio rappresentano un tutt'uno»".
È indubbia, quindi, l'importanza della cornice normativa di riferimento del contesto sociale in cui il comportamento problematico viene definito. Ma nelle società moderne, multiculturali e pluraliste, dove il quadro normativo di riferimento non coincide più con preposizioni chiare e certe, ha luogo, invece, una sovrapposizione dei mondi di vita, di intersecarsi di interessi, di valori, di visioni del bene, insomma non esiste un'unica forma del dover essere.
Tutto questo è ancor più complicato dalla crisi della legalità, ossia il diffuso venir meno all'adesione pratica di norme giuridiche ed amministrative. La società moderna considera le norme e le regole come d'intralcio alla propria affermazione e ai propri interessi, in un quadro culturale frequentemente dominato dalla forza, che riconosce come efficace solo la "legge della spada" cui fanno da corollario le "procedure di autoassoluzione attraverso lo scaricamento del senso di colpa sulla collettività".
La forma di autoassoluzione è una delle tante strategie e tecniche di neutralizzazione, di negoziazione e di giustificazione messe in opera dai singoli cittadini ed, in particolare, da chi si trova a dover difendere la propria reputazione in quanto soggetto perfettamente integrato. Il crimine viene ad essere diffusamente percepito come "illecito di mera trasgressione", svuotato di riferimenti alle sue conseguenze dannose o offensive per le vittime. Nella misura in cui la criminalità si integra nel funzionamento della società, ne consegue che il fatto criminoso non si identifica più con un comportamento riconoscibile ma risulta opaco, confuso con molti comportamenti leciti
Se allora esiste questa confusione tra lecito ed illecito, risulta chiaro che il peso del potere di definizione, ossia il potere di includere o meno certi comportamenti tra quelli meritevoli di controllo e di sanzione, assume rilevanza sempre crescente. Ma soprattutto risulta chiaro che tutto diviene possibile, nulla è da considerare in sé, tutto si può ridefinire attraverso processi di delegittimazione delle norme violate o di chi è chiamato a farle rispettare.
Recenti ricerche che hanno indagato sulla percezione del rapporto tra legalità ed illegalità, in particolare su campioni di popolazione giovanile, evidenziano la presenza di atteggiamenti contraddittori, di oscillazione tra il generico richiamo al rispetto delle leggi, in quanto strumento che disciplina i rapporti sociali e le regole di convivenza, e il considerare ammissibili comportamenti che ledono il bene comune. Nello scenario italiano l'adesione alla legalità sembra limitata alla sfera dell'astratto e del ritualismo, in esso impera una profonda crisi della legalità, una messa in discussione dell'orientamento culturale che caratterizza il tessuto connettivo della vita democratica con la conseguente diffusione dell'illegalità intesa come modalità di comportamento "normale" e della percezione che sia accettabile farsi giustizia da sé.
L'autonomia di scelta del privato cittadino legittima la disobbedienza alle leggi avvertite come ingiuste, arrivando fino ad affermare un vero e proprio diritto di disapplicare la legge se non è condivisa dal soggetto, che si fa forte anche della presunzione di impunità.
In tutto ciò troviamo il riflesso della bassa fiducia delle istituzioni, dello scarso "senso dello Stato", della scarsa presenza, nel nostro Paese, della dimensione dello "spirito civico" (civicness), per cui i comportamenti anticivici sono tollerati anche quando danneggiano tutti. Per i cittadini al senso civico significa, allora, comprendere la necessità di trovare nuove ragioni di solidarietà e di unità normativa per affrontare la sfida di una società in frammenti. Questo compito, habermasianamente, non può che essere del diritto, quale strumento idoneo a creare solidarietà tra coloro che non condividono la stessa forma della vita buona, in quanto esso tutela i diritti di partecipazione politica.
I diritti, per Habermas, istituzionalizzano i valori di simmetria e sono condizioni abilitanti di tipo procedurale con funzione regolativa: questi ultimi non sono barriere poste a difesa dell'io contro la società, lo Stato, le istituzioni, ma al contrario i diritti sono condizioni formali di possibilità all'apertura ed all'articolazione linguistica della propria concezione della vita buona.
In tema di sicurezza urbana presupposti di questo tipo sarebbero auspicabili, in quanto la partecipazione alla vita politica da parte dei cittadini, all'azione di prevenzione, di contrasto e repressione della criminalità porterebbero sicuramente all'implementazione di politiche di sicurezza orientate a tutelare e a garantire un tipo di esistenza secondo le concezioni di vita buona socialmente condivise in un dato territorio.

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